Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150.
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Capo I Disposizioni in tema di ammissione in magistratura e tirocinio
Art. 1Concorso per magistrato ordinario
Art. 2Requisiti per l’ammissione al concorso per esami
Art. 3Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta
Art. 4Presentazione della domanda
Art. 5Commissione di concorso
Art. 6Disciplina dei lavori della commissione
Art. 7Limiti di ammissibilità ed esclusioni in relazione a successivi concorsi in magistratura
Art. 8Nomina a magistrato ordinario
Art. 9Tirocinio dei magistrati ordinari e ammissibilità all’esame per l’esercizio della professione di avvocato
Art. 9-bisARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 OTTOBRE 2011, N. 187
Capo II Funzioni dei magistrati
Art. 10Funzioni
Art. 11Valutazione della professionalita
Capo III Della progressione nelle funzioni
Art. 12Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni
Capo IV Passaggio di funzioni
Art. 13Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa
Art. 14ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 15ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 16ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Capo V Assegnazione dei posti nelle funzioni di primo grado
Art. 17ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 18ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 19Permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio
Capo VI Assegnazione dei posti nelle funzioni di secondo grado
Art. 20ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 21ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 22ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Capo VII Assegnazione dei posti nelle funzioni di legittimita'
Art. 23ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 24ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 25ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Capo VIII Concorsi e commissioni
Art. 26ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 27ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 28ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Capo IX Incarichi semidirettivi e direttivi
Art. 29ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 30ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 31ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 32ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 33ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 34ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 34-bisLimite di età per il conferimento di funzioni Semidirettive
Art. 35Limiti di età per il conferimento di funzioni Direttive
Art. 36ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 16 SETTEMBRE 2008, N. 143, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 NOVEMBRE 2008, N. 181
Art. 37ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 38ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 39ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 40ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 41ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 42ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 43ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 44ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 45Temporaneità delle funzioni direttive
Art. 46Temporaneità delle funzioni semidirettive
Art. 47ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 48ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 49ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Capo X Magistrati fuori ruolo
Art. 50Ricollocamento in ruolo
Capo XI Progressione economica dei magistrati
Art. 51Trattamento economico
Capo XII Disposizioni finali e ambito di applicazione
Art. 52Ambito di applicazione
Art. 53ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 54Abrogazioni
Art. 55ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 56Decorrenza di efficacia
Articolo 50
Ricollocamento in ruolo

1. Il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura è equiparato all’esercizio delle ultime funzioni giudiziarie svolte e il ricollocamento in ruolo, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avviene nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di provenienza nonché in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto.

2. Il collocamento fuori ruolo non può superare il periodo massimo complessivo di dieci anni, con esclusione del periodo di aspettativa per mandato parlamentare o di mandato al Consiglio superiore della magistratura. In detto periodo massimo non è computato quello trascorso fuori ruolo antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto.

3. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dal presente decreto.

4. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni.

5. Il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risultano fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, avviene:

a) per i magistrati in aspettativa per mandato elettorale, secondo le modalità di cui al comma 1, seconda parte, e con assegnazione di sede per concorso virtuale nell’ambito dei posti vacanti all’atto del ricollocamento in ruolo;

b) per i magistrati che, all’atto del ricollocamento in ruolo, non hanno compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo, con le modalità di cui al comma 1, prima parte e, qualora la sede di provenienza non sia vacante, con assegnazione di altra sede per concorso virtuale nell’ambito dei posti vacanti all’atto del ricollocamento in ruolo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

c) per i magistrati che, all’atto del ricollocamento in ruolo, hanno compiuto più di tre anni di permanenza fuori ruolo, con le modalità previste dall’articolo 3, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, quando è richiesta dal magistrato la destinazione alla sede di provenienza, ovvero, in mancanza di tale richiesta, con assegnazione di altra sede per concorso virtuale nell’ambito dei posti vacanti all’atto del ricollocamento in ruolo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 3.

6. Ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 45 e 46 e dal comma 1, nonché, in via transitoria, dal comma 5, non è consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale, salvo nel caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza. In quest’ultimo caso non è consentito il successivo tramutamento alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque anni.