Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150.
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Capo I Disposizioni in tema di ammissione in magistratura e tirocinio
Art. 1Concorso per magistrato ordinario
Art. 2Requisiti per l’ammissione al concorso per esami
Art. 3Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta
Art. 4Presentazione della domanda
Art. 5Commissione di concorso
Art. 6Disciplina dei lavori della commissione
Art. 7Limiti di ammissibilità ed esclusioni in relazione a successivi concorsi in magistratura
Art. 8Nomina a magistrato ordinario
Art. 9Tirocinio dei magistrati ordinari e ammissibilità all’esame per l’esercizio della professione di avvocato
Art. 9-bisARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 OTTOBRE 2011, N. 187
Capo II Funzioni dei magistrati
Art. 10Funzioni
Art. 11Valutazione della professionalita
Capo III Della progressione nelle funzioni
Art. 12Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni
Capo IV Passaggio di funzioni
Art. 13Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa
Art. 14ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 15ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 16ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Capo V Assegnazione dei posti nelle funzioni di primo grado
Art. 17ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 18ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 19Permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio
Capo VI Assegnazione dei posti nelle funzioni di secondo grado
Art. 20ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 21ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 22ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Capo VII Assegnazione dei posti nelle funzioni di legittimita'
Art. 23ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 24ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 25ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Capo VIII Concorsi e commissioni
Art. 26ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 27ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 28ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Capo IX Incarichi semidirettivi e direttivi
Art. 29ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 30ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 31ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 32ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 33ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 34ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 34-bisLimite di età per il conferimento di funzioni Semidirettive
Art. 35Limiti di età per il conferimento di funzioni Direttive
Art. 36ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 16 SETTEMBRE 2008, N. 143, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 NOVEMBRE 2008, N. 181
Art. 37ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 38ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 39ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 40ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 41ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 42ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 43ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 44ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 45Temporaneità delle funzioni direttive
Art. 46Temporaneità delle funzioni semidirettive
Art. 47ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 48ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 49ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Capo X Magistrati fuori ruolo
Art. 50Ricollocamento in ruolo
Capo XI Progressione economica dei magistrati
Art. 51Trattamento economico
Capo XII Disposizioni finali e ambito di applicazione
Art. 52Ambito di applicazione
Art. 53ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 54Abrogazioni
Art. 55ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 56Decorrenza di efficacia
Articolo 6
Disciplina dei lavori della commissione

1. La commissione esaminatrice, durante la valutazione degli elaborati scritti e durante le prove orali, articola i propri lavori in modo da formare la graduatoria entro il termine di otto mesi a decorrere dal primo giorno successivo a quello di espletamento dell’ultima prova scritta.

2. L’intera procedura concorsuale è espletata in modo da consentire l’inizio del tirocinio dei magistrati ordinari entro dieci mesi dalla data di conclusione delle prove scritte del relativo concorso.

3. I lavori della commissione sono articolati in ragione di un numero minimo di dieci sedute a settimana, delle quali cinque antimeridiane e cinque pomeridiane, salvo assoluta impossibilità della commissione stessa.

4. Il presidente o, in sua mancanza, il magistrato con maggiore anzianità di servizio presente possono in ogni caso disporre la convocazione di sedute supplementari qualora ciò risulti necessario per assicurare il rispetto delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7.

5. Il presidente e i componenti della commissione esaminatrice fruiscono del congedo ordinario nel periodo compreso tra la pubblicazione dei risultati delle prove scritte e l’inizio delle prove orali. L’eventuale residuo periodo di congedo ordinario è goduto al termine della procedura concorsuale.

6. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111.

7. Per ciascun mese le commissioni esaminano complessivamente gli elaborati di almeno seicento candidati od eseguono l’esame orale di almeno cento candidati.

8. Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7 può costituire motivo per la revoca della nomina del presidente da parte del Consiglio superiore della magistratura. Il presidente trasmette mensilmente al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura una relazione riassuntiva nella quale sono riportati il numero delle sedute settimanali tenute, specificando se è rispettata l’indicazione del comma 3 e, in caso negativo, le ragioni del mancato rispetto, nonché il numero dei candidati esaminati, specificando se è rispettata l’indicazione del comma 7, e, in caso negativo, le ragioni del mancato rispetto.

8-bis. Qualora dalla relazione di cui al comma 8 risulti che non sono state rispettate le indicazioni di cui ai commi 3 e 7, il presidente ha l’onere di apprestare ogni intervento idoneo a garantirne il rispetto, anche provvedendo ai sensi del comma 4 o formando per ogni seduta tre sottocommissioni ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 5, comma 6 , oppure, nel caso previsto dall’articolo 5, comma 6-bis, quattro sottocommissioni. In questi stessi casi, la commissione può essere integrata, con le modalità di cui all’articolo 5, comma 1, attingendo ai membri supplenti individuati a sensi all’articolo 5, comma 1-ter , che non siano già stati nominati componenti della commissione. I membri supplenti sono informati dal presidente dei criteri di valutazione adottati.

9. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinate le indennità spettanti ai professori universitari componenti della commissione.