Capo I Disposizioni in tema di ammissione in magistratura e tirocinio | |
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Art. 1 | Concorso per magistrato ordinario |
Art. 2 | Requisiti per l’ammissione al concorso per esami |
Art. 3 | Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta |
Art. 4 | Presentazione della domanda |
Art. 5 | Commissione di concorso |
Art. 6 | Disciplina dei lavori della commissione |
Art. 7 | Limiti di ammissibilità ed esclusioni in relazione a successivi concorsi in magistratura |
Art. 8 | Nomina a magistrato ordinario |
Art. 9 | Tirocinio dei magistrati ordinari e ammissibilità all’esame per l’esercizio della professione di avvocato |
Art. 9-bis | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 OTTOBRE 2011, N. 187 |
Capo II Funzioni dei magistrati | |
Art. 10 | Funzioni |
Art. 11 | Valutazione della professionalita |
Capo III Della progressione nelle funzioni | |
Art. 12 | Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni |
Capo IV Passaggio di funzioni | |
Art. 13 | Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa |
Art. 14 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 15 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 16 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Capo V Assegnazione dei posti nelle funzioni di primo grado | |
Art. 17 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 18 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 19 | Permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio |
Capo VI Assegnazione dei posti nelle funzioni di secondo grado | |
Art. 20 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 21 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 22 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Capo VII Assegnazione dei posti nelle funzioni di legittimita' | |
Art. 23 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 24 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 25 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Capo VIII Concorsi e commissioni | |
Art. 26 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 27 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 28 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Capo IX Incarichi semidirettivi e direttivi | |
Art. 29 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 30 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 31 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 32 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 33 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 34 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 34-bis | Limite di età per il conferimento di funzioni Semidirettive |
Art. 35 | Limiti di età per il conferimento di funzioni Direttive |
Art. 36 | ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 16 SETTEMBRE 2008, N. 143, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 NOVEMBRE 2008, N. 181 |
Art. 37 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 38 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 39 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 40 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 41 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 42 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 43 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 44 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 45 | Temporaneità delle funzioni direttive |
Art. 46 | Temporaneità delle funzioni semidirettive |
Art. 47 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 48 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 49 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Capo X Magistrati fuori ruolo | |
Art. 50 | Ricollocamento in ruolo |
Capo XI Progressione economica dei magistrati | |
Art. 51 | Trattamento economico |
Capo XII Disposizioni finali e ambito di applicazione | |
Art. 52 | Ambito di applicazione |
Art. 53 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 54 | Abrogazioni |
Art. 55 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 56 | Decorrenza di efficacia |
1. Le funzioni direttive di cui all’articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato , previo concerto con il Ministro della giustizia, per un’ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell’attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.
3. All’atto della presa di possesso da parte del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni nè direttive nè semidirettive.