Capo I Disposizioni in tema di ammissione in magistratura e tirocinio | |
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Art. 1 | Concorso per magistrato ordinario |
Art. 2 | Requisiti per l’ammissione al concorso per esami |
Art. 3 | Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta |
Art. 4 | Presentazione della domanda |
Art. 5 | Commissione di concorso |
Art. 6 | Disciplina dei lavori della commissione |
Art. 7 | Limiti di ammissibilità ed esclusioni in relazione a successivi concorsi in magistratura |
Art. 8 | Nomina a magistrato ordinario |
Art. 9 | Tirocinio dei magistrati ordinari e ammissibilità all’esame per l’esercizio della professione di avvocato |
Art. 9-bis | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 OTTOBRE 2011, N. 187 |
Capo II Funzioni dei magistrati | |
Art. 10 | Funzioni |
Art. 11 | Valutazione della professionalita |
Capo III Della progressione nelle funzioni | |
Art. 12 | Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni |
Capo IV Passaggio di funzioni | |
Art. 13 | Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa |
Art. 14 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 15 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 16 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Capo V Assegnazione dei posti nelle funzioni di primo grado | |
Art. 17 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 18 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 19 | Permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio |
Capo VI Assegnazione dei posti nelle funzioni di secondo grado | |
Art. 20 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 21 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 22 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Capo VII Assegnazione dei posti nelle funzioni di legittimita' | |
Art. 23 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 24 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 25 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Capo VIII Concorsi e commissioni | |
Art. 26 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 27 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 28 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Capo IX Incarichi semidirettivi e direttivi | |
Art. 29 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 30 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 31 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 32 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 33 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 34 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 34-bis | Limite di età per il conferimento di funzioni Semidirettive |
Art. 35 | Limiti di età per il conferimento di funzioni Direttive |
Art. 36 | ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 16 SETTEMBRE 2008, N. 143, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 NOVEMBRE 2008, N. 181 |
Art. 37 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 38 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 39 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 40 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 41 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 42 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 43 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 44 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 45 | Temporaneità delle funzioni direttive |
Art. 46 | Temporaneità delle funzioni semidirettive |
Art. 47 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 48 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 49 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Capo X Magistrati fuori ruolo | |
Art. 50 | Ricollocamento in ruolo |
Capo XI Progressione economica dei magistrati | |
Art. 51 | Trattamento economico |
Capo XII Disposizioni finali e ambito di applicazione | |
Art. 52 | Ambito di applicazione |
Art. 53 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 54 | Abrogazioni |
Art. 55 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 56 | Decorrenza di efficacia |
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 45 e 46, i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado possono rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni o, comunque, nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell’ambito delle stesse funzioni, per per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni ; il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni.
2. Nei due anni antecedenti la scadenza del termine di permanenza di cui al comma 1 ... ai magistrati non possono essere assegnati procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di permanenza nell’incarico.
2-bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all’ interno dell’ufficio o ad altro ufficio è assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell’ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso.