Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150.
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Capo I Disposizioni in tema di ammissione in magistratura e tirocinio
Art. 1Concorso per magistrato ordinario
Art. 2Requisiti per l’ammissione al concorso per esami
Art. 3Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta
Art. 4Presentazione della domanda
Art. 5Commissione di concorso
Art. 6Disciplina dei lavori della commissione
Art. 7Limiti di ammissibilità ed esclusioni in relazione a successivi concorsi in magistratura
Art. 8Nomina a magistrato ordinario
Art. 9Tirocinio dei magistrati ordinari e ammissibilità all’esame per l’esercizio della professione di avvocato
Art. 9-bisARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 OTTOBRE 2011, N. 187
Capo II Funzioni dei magistrati
Art. 10Funzioni
Art. 11Valutazione della professionalita
Capo III Della progressione nelle funzioni
Art. 12Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni
Capo IV Passaggio di funzioni
Art. 13Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa
Art. 14ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 15ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 16ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Capo V Assegnazione dei posti nelle funzioni di primo grado
Art. 17ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 18ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 19Permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio
Capo VI Assegnazione dei posti nelle funzioni di secondo grado
Art. 20ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 21ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 22ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Capo VII Assegnazione dei posti nelle funzioni di legittimita'
Art. 23ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 24ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 25ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Capo VIII Concorsi e commissioni
Art. 26ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 27ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 28ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Capo IX Incarichi semidirettivi e direttivi
Art. 29ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 30ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 31ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 32ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 33ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 34ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 34-bisLimite di età per il conferimento di funzioni Semidirettive
Art. 35Limiti di età per il conferimento di funzioni Direttive
Art. 36ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 16 SETTEMBRE 2008, N. 143, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 NOVEMBRE 2008, N. 181
Art. 37ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 38ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 39ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 40ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 41ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 42ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 43ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 44ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 45Temporaneità delle funzioni direttive
Art. 46Temporaneità delle funzioni semidirettive
Art. 47ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 48ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 49ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Capo X Magistrati fuori ruolo
Art. 50Ricollocamento in ruolo
Capo XI Progressione economica dei magistrati
Art. 51Trattamento economico
Capo XII Disposizioni finali e ambito di applicazione
Art. 52Ambito di applicazione
Art. 53ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 54Abrogazioni
Art. 55ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 56Decorrenza di efficacia
Articolo 1
Concorso per magistrato ordinario

1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali, in ragione dello stanziamento deliberato, può essere attivata la procedura di reclutamento.

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia determina annualmente, entro il mese di febbraio, i posti che si sono resi quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo e ne dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all’articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, e in una prova orale. Con decreto del Ministro della giustizia possono essere disciplinate le modalità di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici.

3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo.

4. La prova orale verte su:

a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

b) procedura civile;

c) diritto penale;

d) procedura penale;

e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

f) diritto commerciale e fallimentare;

g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

h) diritto comunitario;

i) diritto internazionale pubblico e privato;

l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;

m) colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all’atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono l’idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da

a) a l), e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a centootto punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l’indicazione del solo punteggio numerico, mentre l’insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo".

6. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o di entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.

7. Nulla è innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4, lettera m), del presente articolo deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell’impiego.