Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150.
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Capo I Disposizioni in tema di ammissione in magistratura e tirocinio
Art. 1Concorso per magistrato ordinario
Art. 2Requisiti per l’ammissione al concorso per esami
Art. 3Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta
Art. 4Presentazione della domanda
Art. 5Commissione di concorso
Art. 6Disciplina dei lavori della commissione
Art. 7Limiti di ammissibilità ed esclusioni in relazione a successivi concorsi in magistratura
Art. 8Nomina a magistrato ordinario
Art. 9Tirocinio dei magistrati ordinari e ammissibilità all’esame per l’esercizio della professione di avvocato
Art. 9-bisARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 OTTOBRE 2011, N. 187
Capo II Funzioni dei magistrati
Art. 10Funzioni
Art. 11Valutazione della professionalita
Capo III Della progressione nelle funzioni
Art. 12Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni
Capo IV Passaggio di funzioni
Art. 13Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa
Art. 14ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 15ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 16ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Capo V Assegnazione dei posti nelle funzioni di primo grado
Art. 17ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 18ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 19Permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio
Capo VI Assegnazione dei posti nelle funzioni di secondo grado
Art. 20ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 21ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 22ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Capo VII Assegnazione dei posti nelle funzioni di legittimita'
Art. 23ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 24ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 25ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Capo VIII Concorsi e commissioni
Art. 26ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 27ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 28ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Capo IX Incarichi semidirettivi e direttivi
Art. 29ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 30ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 31ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 32ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 33ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 34ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 34-bisLimite di età per il conferimento di funzioni Semidirettive
Art. 35Limiti di età per il conferimento di funzioni Direttive
Art. 36ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 16 SETTEMBRE 2008, N. 143, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 NOVEMBRE 2008, N. 181
Art. 37ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 38ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 39ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 40ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 41ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 42ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 43ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 44ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 45Temporaneità delle funzioni direttive
Art. 46Temporaneità delle funzioni semidirettive
Art. 47ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 48ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 49ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Capo X Magistrati fuori ruolo
Art. 50Ricollocamento in ruolo
Capo XI Progressione economica dei magistrati
Art. 51Trattamento economico
Capo XII Disposizioni finali e ambito di applicazione
Art. 52Ambito di applicazione
Art. 53ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 54Abrogazioni
Art. 55ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 56Decorrenza di efficacia
Articolo 12
Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni

1. Il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta. In caso di esito negativo di due procedure concorsuali per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d’ufficio.

2. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 13.

3. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 4 e 7, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.

4. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 8, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

5. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 5, 6, 7-bis, 9 e 11, è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità, salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 76-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

6. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 10, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

7. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 12, 13 e 14, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.

8. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 15, è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità.

9. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 16, è richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalità.

10. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 7, 8, 9, 10 e 11, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all’articolo 11, commi 3 e 5, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzi l’attitudine direttiva.

11. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 14, 15 e 16, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all’articolo 11, commi 3 e 5, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell’accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.

12. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l’attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l’attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell’ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all’impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull’andamento generale dell’ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.

13. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 6, oltre al requisito di cui al comma 5 del presente articolo ed agli elementi di cui all’articolo 11, comma 3, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; tale requisito è oggetto di valutazione da parte di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione è composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell’incarico.

14. In deroga a quanto previsto al comma 5, per il conferimento delle funzioni di legittimità, limitatamente al 10 per cento dei posti vacanti, è prevista una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati. Si applicano per il procedimento i commi 13, 15 e 16. Il conferimento delle funzioni di legittimità per effetto del presente comma non produce alcun effetto sul trattamento giuridico ed economico spettante al magistrato, nè sulla collocazione nel ruolo di anzianità o ai fini del conferimento di funzioni di merito.

15. L’organizzazione della commissione di cui al comma 13, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme.

16. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 13, è tenuta a motivare la sua decisione.

17. Le spese per la commissione di cui al comma 13 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, nè superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.