Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
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Titolo primoDisposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonché in materia di entrate
Capo IRiduzione dei costi della politica e degli apparati
Art. 1Livellamento remunerativo Italia-Europa
Art. 2Auto blu
Art. 3Aerei blu
Art. 4Benefits
Art. 5Riduzione dotazioni Organismi politico-amministrativi e organi collegiali
Art. 6Finanziamento dei partiti politici
Art. 7Election day
Art. 8ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33
Capo IIRazionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni pubbliche
Art. 9Fabbisogni standard, spending review e superamento della spesa storica delle Amministrazioni dello Stato
Art. 10Riduzione delle spese dei Ministeri e monitoraggio della spesa pubblica
Art. 11Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione
Art. 12Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici
Art. 13Rimodulazione di fondi
Art. 14Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici
Art. 15Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell’attività dei commissari straordinari
Capo IIIContenimento e razionalizzazione delle spese in materia di impiego pubblico, sanità, assistenza, previdenza, organizzazione scolastica. Concorso degli enti territoriali alla stabilizzazione finanziaria
Art. 16Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico
Art. 17Razionalizzazione della spesa sanitaria
Art. 18Interventi in materia previdenziale
Art. 19Razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica
Art. 20Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità
Capo IVFinanziamento di spese indifferibili ed altre disposizioni di carattere finanziario
Art. 21Finanziamento di spese indifferibili dell’anno 2011
Art. 22Conto di disponibilità
Capo VDisposizioni in materia di entrate
Art. 23Norme in materia tributaria
Art. 24Norme in materia di gioco
Art. 25Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico
Titolo secondoDisposizioni per lo sviluppo
Art. 26Contrattazione aziendale
Art. 27ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190 (38) 39
Art. 28Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti
Art. 29 Liberalizzazione del collocamento , dei servizi e delle attività economiche
Art. 30Finanziamento della banda larga
Art. 31Interventi per favorire l’afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese
Art. 32Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture
Art. 33Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare
Art. 33-bisStrumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici
Art. 33-terDisposizioni sulla gestione dei fondi
Art. 34Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
Art. 35Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell’energia
Art. 36Disposizioni in materia di riordino dell’ANAS S.p.A
Art. 37Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie
Art. 38Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale
Art. 39Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria
Titolo terzoDisposizioni finali
Art. 40Disposizioni finanziarie
Art. 41Entrata in vigore
Articolo 9
Fabbisogni standard, spending review e superamento della spesa storica delle Amministrazioni dello Stato

1. Dato l’obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro dell’economia e delle finanze, a partire dall’anno 2012, d’intesa con i Ministeri interessati, dà inizio ad un ciclo di "spending review" mirata alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Le analisi individuano, tra l’altro, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche inerenti le possibili duplicazioni di strutture e le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate. In particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi fabbisogni, anche ai fini della allocazione delle risorse nell’ambito della loro complessiva dotazione.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, richiede alle amministrazioni centrali dello Stato i dati e le informazioni provenienti dalle banche dati, indagini e sistemi informativi dell’amministrazione necessari per la realizzazione delle attività di cui al comma 1. Le amministrazioni centrali dello Stato trasmettono tali dati per via telematica e facilitano l’accesso ad altri dati provenienti dal SISTAN, anche nella forma di dati elementari, nel rispetto della normativa vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. In caso di omessa trasmissione dei dati senza motivata giustificazione entro il termine previsto nella richiesta di cui al comma 2, su comunicazione del Ministero dell’economia e delle finanze, l’amministrazione competente riduce la retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 2 per cento.

4. A decorrere dal 2013, i risultati delle attività di cui al comma 1, sono comunicati dal Ministero dell’economia e delle finanze alle Amministrazioni centrali dello Stato.

5. Sulla base delle comunicazioni fornite alle amministrazioni centrali dello Stato ai sensi del comma 4, e in coerenza con gli obiettivi e gli interventi indicati nel Documento di economia e finanza, le Amministrazioni centrali dello Stato propongono nell’ambito di accordi triennali con il Ministero dell’economia e delle finanze norme volte a realizzare il superamento della spesa storica e la graduale convergenza verso gli obiettivi identificati con le procedure di cui ai commi precedenti da inserire nella legge di stabilità, ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica.

6. I Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all’articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono al monitoraggio dell’attuazione e dei risultati attesi dei provvedimenti di cui al comma 5 e segnalano eventuali scostamenti al Ministro dell’economia e delle finanze e al Ministro competente.

7. Il Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all’articolo 41 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, illustra gli esiti delle attività di cui ai commi precedenti.