Titolo primoDisposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonché in materia di entrate | |
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Capo IRiduzione dei costi della politica e degli apparati | |
Art. 1 | Livellamento remunerativo Italia-Europa |
Art. 2 | Auto blu |
Art. 3 | Aerei blu |
Art. 4 | Benefits |
Art. 5 | Riduzione dotazioni Organismi politico-amministrativi e organi collegiali |
Art. 6 | Finanziamento dei partiti politici |
Art. 7 | Election day |
Art. 8 | ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33 |
Capo IIIContenimento e razionalizzazione delle spese in materia di impiego pubblico, sanità, assistenza, previdenza, organizzazione scolastica. Concorso degli enti territoriali alla stabilizzazione finanziaria | |
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Art. 16 | Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico |
Art. 17 | Razionalizzazione della spesa sanitaria |
Art. 18 | Interventi in materia previdenziale |
Art. 19 | Razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica |
Art. 20 | Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità |
Capo IVFinanziamento di spese indifferibili ed altre disposizioni di carattere finanziario | |
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Art. 21 | Finanziamento di spese indifferibili dell’anno 2011 |
Art. 22 | Conto di disponibilità |
Capo VDisposizioni in materia di entrate | |
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Art. 23 | Norme in materia tributaria |
Art. 24 | Norme in materia di gioco |
Art. 25 | Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico |
1. Dato l’obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro dell’economia e delle finanze, a partire dall’anno 2012, d’intesa con i Ministeri interessati, dà inizio ad un ciclo di "spending review" mirata alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Le analisi individuano, tra l’altro, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche inerenti le possibili duplicazioni di strutture e le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate. In particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi fabbisogni, anche ai fini della allocazione delle risorse nell’ambito della loro complessiva dotazione.
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, richiede alle amministrazioni centrali dello Stato i dati e le informazioni provenienti dalle banche dati, indagini e sistemi informativi dell’amministrazione necessari per la realizzazione delle attività di cui al comma 1. Le amministrazioni centrali dello Stato trasmettono tali dati per via telematica e facilitano l’accesso ad altri dati provenienti dal SISTAN, anche nella forma di dati elementari, nel rispetto della normativa vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. In caso di omessa trasmissione dei dati senza motivata giustificazione entro il termine previsto nella richiesta di cui al comma 2, su comunicazione del Ministero dell’economia e delle finanze, l’amministrazione competente riduce la retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 2 per cento.
4. A decorrere dal 2013, i risultati delle attività di cui al comma 1, sono comunicati dal Ministero dell’economia e delle finanze alle Amministrazioni centrali dello Stato.
5. Sulla base delle comunicazioni fornite alle amministrazioni centrali dello Stato ai sensi del comma 4, e in coerenza con gli obiettivi e gli interventi indicati nel Documento di economia e finanza, le Amministrazioni centrali dello Stato propongono nell’ambito di accordi triennali con il Ministero dell’economia e delle finanze norme volte a realizzare il superamento della spesa storica e la graduale convergenza verso gli obiettivi identificati con le procedure di cui ai commi precedenti da inserire nella legge di stabilità, ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica.
6. I Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all’articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono al monitoraggio dell’attuazione e dei risultati attesi dei provvedimenti di cui al comma 5 e segnalano eventuali scostamenti al Ministro dell’economia e delle finanze e al Ministro competente.
7. Il Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all’articolo 41 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, illustra gli esiti delle attività di cui ai commi precedenti.