Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
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Titolo primoDisposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonché in materia di entrate | |
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Capo IRiduzione dei costi della politica e degli apparati | |
Art. 1 | Livellamento remunerativo Italia-Europa |
Art. 2 | Auto blu |
Art. 3 | Aerei blu |
Art. 4 | Benefits |
Art. 5 | Riduzione dotazioni Organismi politico-amministrativi e organi collegiali |
Art. 6 | Finanziamento dei partiti politici |
Art. 7 | Election day |
Art. 8 | ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33 |
Capo IIIContenimento e razionalizzazione delle spese in materia di impiego pubblico, sanità, assistenza, previdenza, organizzazione scolastica. Concorso degli enti territoriali alla stabilizzazione finanziaria | |
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Art. 16 | Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico |
Art. 17 | Razionalizzazione della spesa sanitaria |
Art. 18 | Interventi in materia previdenziale |
Art. 19 | Razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica |
Art. 20 | Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità |
Capo IVFinanziamento di spese indifferibili ed altre disposizioni di carattere finanziario | |
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Art. 21 | Finanziamento di spese indifferibili dell’anno 2011 |
Art. 22 | Conto di disponibilità |
Capo VDisposizioni in materia di entrate | |
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Art. 23 | Norme in materia tributaria |
Art. 24 | Norme in materia di gioco |
Art. 25 | Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico |
Articolo 3
Aerei blu
1. I voli di Stato devono essere limitati al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Corte costituzionale.
2. Eccezioni rispetto a questa regola devono essere specificamente autorizzate, soprattutto con riferimento agli impegni internazionali, e rese pubbliche sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato.