Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
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Titolo primoDisposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonché in materia di entrate
Capo IRiduzione dei costi della politica e degli apparati
Art. 1Livellamento remunerativo Italia-Europa
Art. 2Auto blu
Art. 3Aerei blu
Art. 4Benefits
Art. 5Riduzione dotazioni Organismi politico-amministrativi e organi collegiali
Art. 6Finanziamento dei partiti politici
Art. 7Election day
Art. 8ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33
Capo IIRazionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni pubbliche
Art. 9Fabbisogni standard, spending review e superamento della spesa storica delle Amministrazioni dello Stato
Art. 10Riduzione delle spese dei Ministeri e monitoraggio della spesa pubblica
Art. 11Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione
Art. 12Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici
Art. 13Rimodulazione di fondi
Art. 14Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici
Art. 15Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell’attività dei commissari straordinari
Capo IIIContenimento e razionalizzazione delle spese in materia di impiego pubblico, sanità, assistenza, previdenza, organizzazione scolastica. Concorso degli enti territoriali alla stabilizzazione finanziaria
Art. 16Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico
Art. 17Razionalizzazione della spesa sanitaria
Art. 18Interventi in materia previdenziale
Art. 19Razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica
Art. 20Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità
Capo IVFinanziamento di spese indifferibili ed altre disposizioni di carattere finanziario
Art. 21Finanziamento di spese indifferibili dell’anno 2011
Art. 22Conto di disponibilità
Capo VDisposizioni in materia di entrate
Art. 23Norme in materia tributaria
Art. 24Norme in materia di gioco
Art. 25Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico
Titolo secondoDisposizioni per lo sviluppo
Art. 26Contrattazione aziendale
Art. 27ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190 (38) 39
Art. 28Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti
Art. 29 Liberalizzazione del collocamento , dei servizi e delle attività economiche
Art. 30Finanziamento della banda larga
Art. 31Interventi per favorire l’afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese
Art. 32Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture
Art. 33Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare
Art. 33-bisStrumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici
Art. 33-terDisposizioni sulla gestione dei fondi
Art. 34Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
Art. 35Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell’energia
Art. 36Disposizioni in materia di riordino dell’ANAS S.p.A
Art. 37Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie
Art. 38Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale
Art. 39Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria
Titolo terzoDisposizioni finali
Art. 40Disposizioni finanziarie
Art. 41Entrata in vigore
Articolo 31
Interventi per favorire l’afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese

1. Al fine di favorire l’accesso al venture capital e sostenere i processi di crescita di nuove imprese, utilizzando lo strumento dell’organismo di investimento collettivo del risparmio chiuso, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera k-ter), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle società di investimento a capitale fisso, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico, secondo le linee indicate dalla Commissione europea nella comunicazione "Europe 2020" sono emanate le seguenti disposizioni.

2. Sono definiti "Fondi per il Venture Capital" (FVC) gli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi e le società di investimento a capitale fisso, residenti in Italia, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo che sono compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che investono almeno l’85 per cento del valore degli attivi in piccole e medie imprese (PMI) non quotate in mercati regolamentati, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), punto i), del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell’attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (ex-pansion o scale up financing) e il residuo in PMI di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

3. Le società destinatarie dei FVC devono avere, tra l’altro, le seguenti caratteristiche:

a) non essere quotate;

b) avere sede operativa in Italia;

c) le relative quote od azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche;

d) essere soggette all’imposta sul reddito delle società o analoga imposta prevista dalla legislazione locale senza la possibilità di esserne esentate totalmente o parzialmente;

e) essere società esercenti attività di impresa da meno di sette anni; 49

f) avere un fatturato, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato prima dell’investimento del FVC, non superiore ai 50 milioni di euro.

4. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione ai FVC.

5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite, tra l’altro, le modalità attuative e di rendicontazione annuale dei gestori dei FVC al fine di rispettare le condizioni di cui ai commi 2 e 3 e le sanzioni nel caso del mancato rispetto delle suddette condizioni. Le quote di investimento oggetto delle misure di cui al presente articolo devono essere inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola e media impresa destinataria su un periodo di dodici mesi.

6. Per i soggetti titolari di reddito d’impresa le disposizioni del comma 4 sono efficaci previa autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.