Titolo primoDisposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonché in materia di entrate | |
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Capo IRiduzione dei costi della politica e degli apparati | |
Art. 1 | Livellamento remunerativo Italia-Europa |
Art. 2 | Auto blu |
Art. 3 | Aerei blu |
Art. 4 | Benefits |
Art. 5 | Riduzione dotazioni Organismi politico-amministrativi e organi collegiali |
Art. 6 | Finanziamento dei partiti politici |
Art. 7 | Election day |
Art. 8 | ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33 |
Capo IIIContenimento e razionalizzazione delle spese in materia di impiego pubblico, sanità, assistenza, previdenza, organizzazione scolastica. Concorso degli enti territoriali alla stabilizzazione finanziaria | |
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Art. 16 | Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico |
Art. 17 | Razionalizzazione della spesa sanitaria |
Art. 18 | Interventi in materia previdenziale |
Art. 19 | Razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica |
Art. 20 | Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità |
Capo IVFinanziamento di spese indifferibili ed altre disposizioni di carattere finanziario | |
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Art. 21 | Finanziamento di spese indifferibili dell’anno 2011 |
Art. 22 | Conto di disponibilità |
Capo VDisposizioni in materia di entrate | |
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Art. 23 | Norme in materia tributaria |
Art. 24 | Norme in materia di gioco |
Art. 25 | Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico |
1. Al fine di favorire l’accesso al venture capital e sostenere i processi di crescita di nuove imprese, utilizzando lo strumento dell’organismo di investimento collettivo del risparmio chiuso, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera k-ter), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle società di investimento a capitale fisso, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico, secondo le linee indicate dalla Commissione europea nella comunicazione "Europe 2020" sono emanate le seguenti disposizioni.
2. Sono definiti "Fondi per il Venture Capital" (FVC) gli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi e le società di investimento a capitale fisso, residenti in Italia, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo che sono compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che investono almeno l’85 per cento del valore degli attivi in piccole e medie imprese (PMI) non quotate in mercati regolamentati, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), punto i), del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell’attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (ex-pansion o scale up financing) e il residuo in PMI di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
3. Le società destinatarie dei FVC devono avere, tra l’altro, le seguenti caratteristiche:
a) non essere quotate;
b) avere sede operativa in Italia;
c) le relative quote od azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche;
d) essere soggette all’imposta sul reddito delle società o analoga imposta prevista dalla legislazione locale senza la possibilità di esserne esentate totalmente o parzialmente;
e) essere società esercenti attività di impresa da meno di sette anni; 49
f) avere un fatturato, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato prima dell’investimento del FVC, non superiore ai 50 milioni di euro.
4. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione ai FVC.
5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite, tra l’altro, le modalità attuative e di rendicontazione annuale dei gestori dei FVC al fine di rispettare le condizioni di cui ai commi 2 e 3 e le sanzioni nel caso del mancato rispetto delle suddette condizioni. Le quote di investimento oggetto delle misure di cui al presente articolo devono essere inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola e media impresa destinataria su un periodo di dodici mesi.
6. Per i soggetti titolari di reddito d’impresa le disposizioni del comma 4 sono efficaci previa autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.