Titolo primoDisposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonché in materia di entrate | |
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Capo IRiduzione dei costi della politica e degli apparati | |
Art. 1 | Livellamento remunerativo Italia-Europa |
Art. 2 | Auto blu |
Art. 3 | Aerei blu |
Art. 4 | Benefits |
Art. 5 | Riduzione dotazioni Organismi politico-amministrativi e organi collegiali |
Art. 6 | Finanziamento dei partiti politici |
Art. 7 | Election day |
Art. 8 | ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33 |
Capo IIIContenimento e razionalizzazione delle spese in materia di impiego pubblico, sanità, assistenza, previdenza, organizzazione scolastica. Concorso degli enti territoriali alla stabilizzazione finanziaria | |
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Art. 16 | Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico |
Art. 17 | Razionalizzazione della spesa sanitaria |
Art. 18 | Interventi in materia previdenziale |
Art. 19 | Razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica |
Art. 20 | Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità |
Capo IVFinanziamento di spese indifferibili ed altre disposizioni di carattere finanziario | |
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Art. 21 | Finanziamento di spese indifferibili dell’anno 2011 |
Art. 22 | Conto di disponibilità |
Capo VDisposizioni in materia di entrate | |
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Art. 23 | Norme in materia tributaria |
Art. 24 | Norme in materia di gioco |
Art. 25 | Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico |
1. A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un’unica data nell’arco dell’anno.
2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia le consultazioni di cui al comma 1 si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.
2-bis. Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi più di un referendum abrogativo, la convocazione degli elettori ai sensi dell’articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, avviene per tutti i referendum abrogativi nella medesima data.
2-ter. Per le elezioni degli organi sciolti ai sensi dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni speciali ivi previste