Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
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Titolo primoDisposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonché in materia di entrate
Capo IRiduzione dei costi della politica e degli apparati
Art. 1Livellamento remunerativo Italia-Europa
Art. 2Auto blu
Art. 3Aerei blu
Art. 4Benefits
Art. 5Riduzione dotazioni Organismi politico-amministrativi e organi collegiali
Art. 6Finanziamento dei partiti politici
Art. 7Election day
Art. 8ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33
Capo IIRazionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni pubbliche
Art. 9Fabbisogni standard, spending review e superamento della spesa storica delle Amministrazioni dello Stato
Art. 10Riduzione delle spese dei Ministeri e monitoraggio della spesa pubblica
Art. 11Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione
Art. 12Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici
Art. 13Rimodulazione di fondi
Art. 14Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici
Art. 15Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell’attività dei commissari straordinari
Capo IIIContenimento e razionalizzazione delle spese in materia di impiego pubblico, sanità, assistenza, previdenza, organizzazione scolastica. Concorso degli enti territoriali alla stabilizzazione finanziaria
Art. 16Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico
Art. 17Razionalizzazione della spesa sanitaria
Art. 18Interventi in materia previdenziale
Art. 19Razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica
Art. 20Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità
Capo IVFinanziamento di spese indifferibili ed altre disposizioni di carattere finanziario
Art. 21Finanziamento di spese indifferibili dell’anno 2011
Art. 22Conto di disponibilità
Capo VDisposizioni in materia di entrate
Art. 23Norme in materia tributaria
Art. 24Norme in materia di gioco
Art. 25Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico
Titolo secondoDisposizioni per lo sviluppo
Art. 26Contrattazione aziendale
Art. 27ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190 (38) 39
Art. 28Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti
Art. 29 Liberalizzazione del collocamento , dei servizi e delle attività economiche
Art. 30Finanziamento della banda larga
Art. 31Interventi per favorire l’afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese
Art. 32Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture
Art. 33Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare
Art. 33-bisStrumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici
Art. 33-terDisposizioni sulla gestione dei fondi
Art. 34Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
Art. 35Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell’energia
Art. 36Disposizioni in materia di riordino dell’ANAS S.p.A
Art. 37Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie
Art. 38Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale
Art. 39Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria
Titolo terzoDisposizioni finali
Art. 40Disposizioni finanziarie
Art. 41Entrata in vigore
Articolo 40
Disposizioni finanziarie

1. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 835 milioni di euro per l’anno 2011 e di 2.850 milioni di euro per l’anno 2012. Le risorse finanziarie di cui al primo periodo per l’anno 2012 sono destinate all’attuazione della manovra di bilancio relativa all’anno medesimo.

1-bis. Gli accantonamenti disposti, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dall’articolo 1, comma 13, terzo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono resi definitivi con le modalità ivi previste. Le entrate previste dal primo periodo del citato comma 13 sono conseguentemente destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2013, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento.

1-quater. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 GIUGNO 2013, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99.

2. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti dall’articolo 13, comma 1, dall’articolo 17, comma 6, dall’articolo 21, commi 1, 3 e 6, dall’articolo 23, commi 8, da 12 a 15, 44 e 45, articolo 27, articolo 32, comma 1, articolo 33, comma 1, articolo 31, articolo 37, comma 20, articolo 38, comma 1, lettera a), e dal comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a 1.817,463 milioni di euro per l’anno 2011, a 4.427,863 milioni di euro per l’anno 2012, a 1.435,763 milioni di euro per l’anno 2013, a 1.654,563 milioni di euro per l’anno 2014, a 1.642,563 milioni di euro per l’anno 2015, a 1.542,563 milioni di euro per l’anno 2016, a 542,563 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, si provvede rispettivamente:

a) quanto a 1.490,463 milioni di euro per l’anno 2011, a 1.314,863 milioni di euro per l’anno 2012, a 435,763 milioni di euro per l’anno 2013, a 654,563 milioni di euro per l’anno 2014, a 642,563 milioni di euro per l’anno 2015, a 542,563 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 23 e dell’articolo 24;

b) quanto a 162 milioni di euro per l’anno 2011 e a 2.181 milioni di euro per l’anno 2012, mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate dall’articolo 10, comma 2, dall’articolo 13, commi da 1 a 3, dall’articolo 18, commi 3 e 5, e dall’articolo 21, comma 7;

c) quanto a 932 milioni di euro per l’anno 2012 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2012, l’accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 930 milioni di euro per l’anno 2012 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) quanto a 165 milioni per l’anno 2011 mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato per pari importo, di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio ».

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.