| Titolo primoDisposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonché in materia di entrate | |
|---|---|
| Capo IRiduzione dei costi della politica e degli apparati | |
| Art. 1 | Livellamento remunerativo Italia-Europa |
| Art. 2 | Auto blu |
| Art. 3 | Aerei blu |
| Art. 4 | Benefits |
| Art. 5 | Riduzione dotazioni Organismi politico-amministrativi e organi collegiali |
| Art. 6 | Finanziamento dei partiti politici |
| Art. 7 | Election day |
| Art. 8 | ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33 |
| Capo IIIContenimento e razionalizzazione delle spese in materia di impiego pubblico, sanità, assistenza, previdenza, organizzazione scolastica. Concorso degli enti territoriali alla stabilizzazione finanziaria | |
|---|---|
| Art. 16 | Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico |
| Art. 17 | Razionalizzazione della spesa sanitaria |
| Art. 18 | Interventi in materia previdenziale |
| Art. 19 | Razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica |
| Art. 20 | Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità |
| Capo IVFinanziamento di spese indifferibili ed altre disposizioni di carattere finanziario | |
|---|---|
| Art. 21 | Finanziamento di spese indifferibili dell’anno 2011 |
| Art. 22 | Conto di disponibilità |
| Capo VDisposizioni in materia di entrate | |
|---|---|
| Art. 23 | Norme in materia tributaria |
| Art. 24 | Norme in materia di gioco |
| Art. 25 | Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico |
1. Fatta eccezione per il Presidente della Repubblica, dopo la cessazione dall’ufficio, a favore dei titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica, elettiva o conseguita per nomina, anche negli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, ivi compresi quelli indicati nell’articolo 121 della Costituzione, non possono essere utilizzati immobili pubblici, anche ad uso abitativo, nè destinato personale pubblico, nè messi a disposizione mezzi di trasporto o apparati di comunicazione e di informazione appartenenti ad organi o enti pubblici o da questi comunque finanziati. Restano ferme le norme previste dall’ordinamento in materia di sicurezza nazionale o di protezione personale.
2. La Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, la Corte costituzionale, nell’ambito della propria autonomia, assumono le opportune deliberazioni per limitare nel tempo i benefici di cui al comma 1 che vengono riconosciuti ai rispettivi Presidenti dopo la cessazione dalla carica.
3. La disposizione di cui al comma 1 è principio di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.