Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
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Titolo primoDisposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonché in materia di entrate
Capo IRiduzione dei costi della politica e degli apparati
Art. 1Livellamento remunerativo Italia-Europa
Art. 2Auto blu
Art. 3Aerei blu
Art. 4Benefits
Art. 5Riduzione dotazioni Organismi politico-amministrativi e organi collegiali
Art. 6Finanziamento dei partiti politici
Art. 7Election day
Art. 8ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33
Capo IIRazionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni pubbliche
Art. 9Fabbisogni standard, spending review e superamento della spesa storica delle Amministrazioni dello Stato
Art. 10Riduzione delle spese dei Ministeri e monitoraggio della spesa pubblica
Art. 11Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione
Art. 12Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici
Art. 13Rimodulazione di fondi
Art. 14Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici
Art. 15Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell’attività dei commissari straordinari
Capo IIIContenimento e razionalizzazione delle spese in materia di impiego pubblico, sanità, assistenza, previdenza, organizzazione scolastica. Concorso degli enti territoriali alla stabilizzazione finanziaria
Art. 16Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico
Art. 17Razionalizzazione della spesa sanitaria
Art. 18Interventi in materia previdenziale
Art. 19Razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica
Art. 20Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità
Capo IVFinanziamento di spese indifferibili ed altre disposizioni di carattere finanziario
Art. 21Finanziamento di spese indifferibili dell’anno 2011
Art. 22Conto di disponibilità
Capo VDisposizioni in materia di entrate
Art. 23Norme in materia tributaria
Art. 24Norme in materia di gioco
Art. 25Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico
Titolo secondoDisposizioni per lo sviluppo
Art. 26Contrattazione aziendale
Art. 27ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190 (38) 39
Art. 28Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti
Art. 29 Liberalizzazione del collocamento , dei servizi e delle attività economiche
Art. 30Finanziamento della banda larga
Art. 31Interventi per favorire l’afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese
Art. 32Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture
Art. 33Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare
Art. 33-bisStrumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici
Art. 33-terDisposizioni sulla gestione dei fondi
Art. 34Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
Art. 35Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell’energia
Art. 36Disposizioni in materia di riordino dell’ANAS S.p.A
Art. 37Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie
Art. 38Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale
Art. 39Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria
Titolo terzoDisposizioni finali
Art. 40Disposizioni finanziarie
Art. 41Entrata in vigore
Articolo 29

Liberalizzazione del collocamento , dei servizi e delle attività economiche

, dei servizi e delle attività economiche

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1. L’articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: "Art. 6 (Regimi particolari di autorizzazione) - 1. Sono autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione: a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari,a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all’ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio; b) le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio; c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, e le camere di commercio; d) le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate; e) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l’assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità; f) i gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante; 2. L’ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell’ambito del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione. L’iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all’articolo 5, comma 1. 3. Ferme restando le normative regionali vigenti per specifici regimi di autorizzazione su base regionale, l’autorizzazione allo svolgimento della attività di intermediazione per i soggetti di cui ai commi che precedono è subordinata alla interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale clic lavoro, nonché al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro. 4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce con proprio decreto le modalità di interconnessione dei soggetti di cui al comma 3 al portale clic lavoro che costituisce la borsa continua nazionale del lavoro, nonché le modalità della loro iscrizione in una apposita sezione dell’albo di cui all’articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento dei dati alla borsa continua nazionale del lavoro comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 12000, nonché la cancellazione dall’albo di cui all’articolo 4, comma 1, con conseguente divieto di proseguire l’attività di intermediazione. 5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, svolgono l’attività di intermediazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

1-bis. Al fine di incrementare il tasso di crescita dell’economia nazionale, ferme restando le categorie di cui all’articolo 33, quinto comma, della Costituzione, sentita l’Alta Commissione di cui al comma 2, il Governo formulerà alle categorie interessate proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche; trascorso il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciò che non sarà espressamente regolamentato sarà libero.

1-ter. Entro il 31 dicembre 2013 il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, approva, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, uno o più programmi per la dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali; i programmi di dismissione, dopo l’approvazione, sono immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalità di alienazione sono stabilite, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione. Il Ministro riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno sullo stato di attuazione del piano

2. È istituita presso il Ministero della giustizia una Alta Commissione per formulare proposte in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche. Ai componenti della Commissione non spettano compensi o indennità. Alle spese di funzionamento della medesima si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero della giustizia

3. L’Alta Commissione di cui al comma 2 è composta da esperti nominati dai Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali. Dell’Alta Commissione devono fare parte esperti della Commissione europea, dell’OCSE e del Fondo monetario internazionale.

4. L’alta Commissione termina i propri lavori entro centottanta giorni dalla data entrata in vigore del presente decreto.