Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
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Titolo primoDisposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonché in materia di entrate
Capo IRiduzione dei costi della politica e degli apparati
Art. 1Livellamento remunerativo Italia-Europa
Art. 2Auto blu
Art. 3Aerei blu
Art. 4Benefits
Art. 5Riduzione dotazioni Organismi politico-amministrativi e organi collegiali
Art. 6Finanziamento dei partiti politici
Art. 7Election day
Art. 8ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33
Capo IIRazionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni pubbliche
Art. 9Fabbisogni standard, spending review e superamento della spesa storica delle Amministrazioni dello Stato
Art. 10Riduzione delle spese dei Ministeri e monitoraggio della spesa pubblica
Art. 11Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione
Art. 12Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici
Art. 13Rimodulazione di fondi
Art. 14Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici
Art. 15Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell’attività dei commissari straordinari
Capo IIIContenimento e razionalizzazione delle spese in materia di impiego pubblico, sanità, assistenza, previdenza, organizzazione scolastica. Concorso degli enti territoriali alla stabilizzazione finanziaria
Art. 16Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico
Art. 17Razionalizzazione della spesa sanitaria
Art. 18Interventi in materia previdenziale
Art. 19Razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica
Art. 20Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità
Capo IVFinanziamento di spese indifferibili ed altre disposizioni di carattere finanziario
Art. 21Finanziamento di spese indifferibili dell’anno 2011
Art. 22Conto di disponibilità
Capo VDisposizioni in materia di entrate
Art. 23Norme in materia tributaria
Art. 24Norme in materia di gioco
Art. 25Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico
Titolo secondoDisposizioni per lo sviluppo
Art. 26Contrattazione aziendale
Art. 27ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190 (38) 39
Art. 28Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti
Art. 29 Liberalizzazione del collocamento , dei servizi e delle attività economiche
Art. 30Finanziamento della banda larga
Art. 31Interventi per favorire l’afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese
Art. 32Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture
Art. 33Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare
Art. 33-bisStrumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici
Art. 33-terDisposizioni sulla gestione dei fondi
Art. 34Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
Art. 35Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell’energia
Art. 36Disposizioni in materia di riordino dell’ANAS S.p.A
Art. 37Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie
Art. 38Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale
Art. 39Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria
Titolo terzoDisposizioni finali
Art. 40Disposizioni finanziarie
Art. 41Entrata in vigore
Articolo 28
Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti è altresì destinato, all’erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione. Tali specifiche destinazioni sono ammesse per un periodo non eccedente i tre esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 giugno 2012, è determinata l’entità sia dei contributi di cui al comma 1, sia della nuova contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, per un periodo non superiore a tre anni, articolandola in una componente fissa per ciascuna tipologia di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, tenendo altresì conto della densità territoriale degli impianti all’interno del medesimo bacino di utenza.

3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano indirizzi ai comuni per la chiusura effettiva degli impianti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre 2001, nonché ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore.

4. Comunque, i Comuni che non abbiano già provveduto all’individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre 2001 o ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore, provvedono in tal senso entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione alla regione ed al Ministero dello sviluppo economico. Fino alla effettiva chiusura, per tali impianti è prevista la contribuzione al fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti in misura determinata col decreto di cui al comma 2. I comuni non rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili.

5. Al fine di incrementare l’efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

6. L’adeguamento di cui al comma 5 è consentito a condizione che l’impianto sia compatibile sulla base dei criteri di cui al comma 3. Per gli impianti esistenti l’adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre 2012. Il mancato adeguamento entro tale termine comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all’erogato dell’anno precedente, da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro per ogni mese di ritardo nell’adeguamento e, per gli impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza dell’autorizzazione amministrativa di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dichiarata dal comune competente.

7. Non possono essere posti specifici vincoli all’utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell’impianto rilasciata dall’ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti o collaboratori. Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti , ovunque siano ubicati, non possono essere posti vincoli o limitazioni all’utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

8. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l’efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti:

a) l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

b) l’esercizio dell’attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie, nonché, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, l’esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq , a condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all’interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq;

c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l’ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.

9. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono soppresse le seguenti parole: "con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1500".

10. Le attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell’impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall’ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell’esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. Limitatamente alle aree di servizio autostradali possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso in cui tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti delle convenzioni di subconcessione in corso alla data del 31 gennaio 2012, nonché i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate secondo gli schemi stabiliti dall’Autorità di regolazione dei trasporti di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

11. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, adeguano la propria normativa alle disposizioni dettate dai commi 8, 9 e 10.

12. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, e dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti, o in qualunque momento con assenso delle parti, differenti tipologie contrattuali per l’affidamento e l’approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionale e europea, e previa definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori maggiormente rappresentative, depositati inizialmente presso il Ministero dello sviluppo economico entro il termine del 31 agosto 2012 e in caso di variazioni successive entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione. Nel caso in cui entro il termine sopra richiamato non siano stati stipulati gli accordi di cui al precedente periodo, ciascuna delle parti può chiedere al Ministero dello sviluppo economico, che provvede nei successivi novanta giorni, la definizione delle suddette tipologie contrattuali. Tra le forme contrattuali di cui sopra potrà essere inclusa anche quella relativa a condizioni di vendita non in esclusiva relative ai gestori degli impianti per la distribuzione carburanti titolari della sola licenza di esercizio, purché comprendano adeguate condizioni economiche per la remunerazione degli investimenti e dell’uso del marchio.

12-bis. Nel rispetto delle normative nazionale e europea e delle clausole contrattuali conformi alle tipologie di cui al comma 12, sono consentite le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione di carburante finalizzate allo sviluppo della capacità di acquisto all’ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi.

12-ter. Nell’ambito del decreto legislativo da emanare, ai sensi dell’articolo 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96, per l’attuazione della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, sono altresì stabiliti i criteri per la costituzione di un mercato all’ingrosso dei carburanti.

13. In ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli stessi, da soli o in società o cooperative, possono accordarsi per l’effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni già pagati, dell’avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

14. I nuovi contratti di cui al comma 12 devono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.