2 | Convenzione di negoziazione assistita da avvocati | |
---|---|---|
2-bis | Negoziazione assistita in modalità telematica | |
2-ter | Negoziazione assistita nelle controversie di lavoro | |
3 | Improcedibilità | |
4 | Non accettazione dell'invito e mancato accordo | |
4-bis | Acquisizione di dichiarazioni | |
4-ter | Dichiarazioni confessorie | |
5 | Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione | |
6 | Convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti | |
11-bis | Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità | |
11-ter | Condizioni per l'ammissione | |
11-quater | Istanza per l'ammissione anticipata | |
11-quinquies | Organo competente a ricevere l'istanza di ammissione anticipata e nomina dell'avvocato | |
11-sexies | Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata | |
11-septies | Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma | |
11-octies | Determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese dell'avvocato | |
11-novies | Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto | |
11-decies | Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza | |
11-undecies | Disposizioni finanziarie |
1. Quando la convenzione di negoziazione assistita lo prevede, ciascun avvocato può invitare la controparte a rendere per iscritto dichiarazioni su fatti, specificamente individuati e rilevanti in relazione all'oggetto della controversia, ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste. La dichiarazione è resa e sottoscritta dalla parte e dall'avvocato che la assiste anche ai fini della certificazione dell'autografia.
2. Il documento contenente la dichiarazione di cui al comma 1 fa piena prova di quanto l'avvocato attesta essere avvenuto in sua presenza e può essere prodotto nel giudizio iniziato dalle parti della convenzione di negoziazione assistita. Tale documento ha l'efficacia ed è soggetto ai limiti previsti dall'articolo 2735 del codice civile.
3. Il rifiuto ingiustificato di rendere dichiarazioni sui fatti di cui al comma 1 è valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio, anche ai sensi dell'articolo 96, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile.