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Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132
2 Convenzione di negoziazione assistita da avvocati
2-bis Negoziazione assistita in modalità telematica
2-ter Negoziazione assistita nelle controversie di lavoro
3 Improcedibilità
4 Non accettazione dell'invito e mancato accordo
4-bis Acquisizione di dichiarazioni
4-ter Dichiarazioni confessorie
5 Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione
6 Convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti
11-bis Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità
11-ter Condizioni per l'ammissione
11-quater Istanza per l'ammissione anticipata
11-quinquies Organo competente a ricevere l'istanza di ammissione anticipata e nomina dell'avvocato
11-sexies Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata
11-septies Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma
11-octies Determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese dell'avvocato
11-novies Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto
11-decies Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza
11-undecies Disposizioni finanziarie
Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132
Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile
aggiunto dal D.lgs 149/2022
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza

1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l'istanza per l'ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

2. Si applica l'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.