2 | Convenzione di negoziazione assistita da avvocati | |
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2-bis | Negoziazione assistita in modalità telematica | |
2-ter | Negoziazione assistita nelle controversie di lavoro | |
3 | Improcedibilità | |
4 | Non accettazione dell'invito e mancato accordo | |
4-bis | Acquisizione di dichiarazioni | |
4-ter | Dichiarazioni confessorie | |
5 | Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione | |
6 | Convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti | |
11-bis | Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità | |
11-ter | Condizioni per l'ammissione | |
11-quater | Istanza per l'ammissione anticipata | |
11-quinquies | Organo competente a ricevere l'istanza di ammissione anticipata e nomina dell'avvocato | |
11-sexies | Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata | |
11-septies | Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma | |
11-octies | Determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese dell'avvocato | |
11-novies | Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto | |
11-decies | Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza | |
11-undecies | Disposizioni finanziarie |
1. Quando la negoziazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento, ivi compreso l'accordo conclusivo, è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di negoziazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere di partecipare da remoto o in presenza.
3. Non può essere svolta con modalità telematiche né con collegamenti audiovisivi da remoto l'acquisizione delle dichiarazioni del terzo di cui all'articolo 4-bis.
4. Quando l'accordo di negoziazione è contenuto in un documento sottoscritto dalle parti con modalità analogica, tale sottoscrizione è certificata dagli avvocati con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005.