Menu
Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132
2 Convenzione di negoziazione assistita da avvocati
2-bis Negoziazione assistita in modalità telematica
2-ter Negoziazione assistita nelle controversie di lavoro
3 Improcedibilità
4 Non accettazione dell'invito e mancato accordo
4-bis Acquisizione di dichiarazioni
4-ter Dichiarazioni confessorie
5 Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione
6 Convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti
11-bis Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità
11-ter Condizioni per l'ammissione
11-quater Istanza per l'ammissione anticipata
11-quinquies Organo competente a ricevere l'istanza di ammissione anticipata e nomina dell'avvocato
11-sexies Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata
11-septies Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma
11-octies Determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese dell'avvocato
11-novies Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto
11-decies Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza
11-undecies Disposizioni finanziarie
Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132
Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile
modificato dal D.lgs 149/2022
Evidenzia modifiche  
VECCHIO TESTO
Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione

1. L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

2. Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

2-bis. L'accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.

3. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

4. Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.

4-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.

NUOVO TESTO
Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione

1. L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

1-bis. L’accordo che compone la controversia contiene l’indicazione del relativo valore.

2. Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

2-bis. L'accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.

3. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

4. Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.

4-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.