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Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132
2 Convenzione di negoziazione assistita da avvocati
2-bis Negoziazione assistita in modalità telematica
2-ter Negoziazione assistita nelle controversie di lavoro
3 Improcedibilità
4 Non accettazione dell'invito e mancato accordo
4-bis Acquisizione di dichiarazioni
4-ter Dichiarazioni confessorie
5 Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione
6 Convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti
11-bis Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità
11-ter Condizioni per l'ammissione
11-quater Istanza per l'ammissione anticipata
11-quinquies Organo competente a ricevere l'istanza di ammissione anticipata e nomina dell'avvocato
11-sexies Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata
11-septies Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma
11-octies Determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese dell'avvocato
11-novies Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto
11-decies Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza
11-undecies Disposizioni finanziarie
Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132
Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile
aggiunto dal D.lgs 149/2022
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità

1. È assicurato, alle condizioni stabilite nella presente sezione, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, se è raggiunto l'accordo.

2. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.