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Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132
2 Convenzione di negoziazione assistita da avvocati
2-bis Negoziazione assistita in modalità telematica
2-ter Negoziazione assistita nelle controversie di lavoro
3 Improcedibilità
4 Non accettazione dell'invito e mancato accordo
4-bis Acquisizione di dichiarazioni
4-ter Dichiarazioni confessorie
5 Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione
6 Convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti
11-bis Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità
11-ter Condizioni per l'ammissione
11-quater Istanza per l'ammissione anticipata
11-quinquies Organo competente a ricevere l'istanza di ammissione anticipata e nomina dell'avvocato
11-sexies Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata
11-septies Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma
11-octies Determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese dell'avvocato
11-novies Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto
11-decies Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza
11-undecies Disposizioni finanziarie
Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132
Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile
modificato dal D.lgs 149/2022
Evidenzia modifiche  
VECCHIO TESTO
Non accettazione dell'invito e mancato accordo

1. L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.

2. La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito.

3. La dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati.

NUOVO TESTO
Non accettazione dell'invito e mancato accordo

1. L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96, primo, secondo e terzo comma, e 642, primo comma, del codice di procedura civile.

2. La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito.

3. La dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati.