2 | Convenzione di negoziazione assistita da avvocati | |
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2-bis | Negoziazione assistita in modalità telematica | |
2-ter | Negoziazione assistita nelle controversie di lavoro | |
3 | Improcedibilità | |
4 | Non accettazione dell'invito e mancato accordo | |
4-bis | Acquisizione di dichiarazioni | |
4-ter | Dichiarazioni confessorie | |
5 | Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione | |
6 | Convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti | |
11-bis | Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità | |
11-ter | Condizioni per l'ammissione | |
11-quater | Istanza per l'ammissione anticipata | |
11-quinquies | Organo competente a ricevere l'istanza di ammissione anticipata e nomina dell'avvocato | |
11-sexies | Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata | |
11-septies | Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma | |
11-octies | Determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese dell'avvocato | |
11-novies | Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto | |
11-decies | Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza | |
11-undecies | Disposizioni finanziarie |
1. L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.
2. La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito.
3. La dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati.
1. L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96, primo, secondo e terzo comma, e 642, primo comma, del codice di procedura civile.
2. La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito.
3. La dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati.