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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 9 comma 1 lettera g) 3
Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 132

L’articolo 4-ter del d.l. n. 132 del 2014 disciplina l’acquisizione delle dichiarazioni confessorie di una parte della convenzione di negoziazione.

Il comma 1 prevede che, quando ciò è previsto nella convenzione di negoziazione assistita, ciascun avvocato possa invitare la controparte a rendere per iscritto dichiarazioni su fatti sfavorevoli alla parte dichiaranti e favorevoli all’altra parte. L’invito deve indicare specificamente i fatti rilevanti in relazione all’oggetto della controversia. Le dichiarazioni sono poi sottoscritte dalla parte e dall’avvocato che la assiste, anche ai fini della certificazione dell’autografia della firma qualora le dichiarazioni siano rese in forma analogica.

Il comma 2 stabilisce che il documento contenente la dichiarazione fa piena prova di quanto l’avvocato attesta essere avvenuto in sua presenza e può essere prodotto in giudizio, con la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale ai sensi dell’articolo 2735 del codice civile.

Il comma 3 prevede che il rifiuto ingiustificato della parte invitata a rendere le dichiarazioni viene valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e ai sensi dell’articolo 96, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile.