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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 9 comma 1 lettera a)
Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 132

Lettera a)

Nell’ottica della semplificazione della procedura si è proceduto a eliminare, alla rubrica del Capo II (e ovunque ricorresse) la possibilità che le parti possano essere assistite da “uno o più” avvocati, così da uniformare il procedimento alle ipotesi di cui agli articoli 2-ter, 4-bis, 4-ter e 6, nelle quali è previsto che vi sia almeno un avvocato per parte.