Decreto n. 334 del 1989
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Regolamento per l'esecuzione del Codice di procedura penale, Articolo 4

Articolo 4

1. Le comunicazioni previste dall'art. 157 commi 3 e 8 del codice sono spedite in plico chiuso e contengono:
a) il nome del destinatario della notificazione;
b) la indicazione della natura dell'atto notificato e del luogo della notificazione;
c) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.
2. Ricorrendone le ipotesi, le comunicazioni contengono altresì la indicazione del giudice o del pubblico ministero che ha emesso il provvedimento notificato nonché del luogo e della data di comparizione.