Decreto n. 334 del 1989
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Regolamento per l'esecuzione del Codice di procedura penale, Articolo 25

Articolo 25

1. Prima dell'udienza della corte di cassazione, la cancelleria trasmette al presidente e ai consiglieri copia del provvedimento impugnato, dell'atto di impugnazione e delle memorie.