Decreto n. 334 del 1989
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Regolamento per l'esecuzione del Codice di procedura penale, Articolo 27

Articolo 27

1. Fermo quanto previsto dall'art. 625 comma 4 del codice, la cancelleria annota sull'originale della sentenza o del decreto di condanna l'irrevocabilità del provvedimento, dandone comunicazione alla segreteria del pubblico ministero per le conseguenti annotazioni sul registro previsto dall'art. 335 del codice.