Decreto n. 334 del 1989
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Regolamento per l'esecuzione del Codice di procedura penale, Articolo 36

Articolo 36

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno dell'entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447.