Decreto n. 334 del 1989
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Regolamento per l'esecuzione del Codice di procedura penale, Articolo 11

Articolo 11

1. Se le cose sequestrate sono oggetti preziosi, monete, carte di pubblico credito indicate nell'art. 458 del codice penale o altri titoli al portatore, si provvede, appena pervengono nella cancelleria o nella segreteria, alla loro verificazione, osservate le disposizioni dell'art. 261 del codice. Allo stesso modo si procede per ogni altra cosa sequestrata quando i sigilli appaiono rotti o alterati. Delle operazioni รจ compilato verbale che viene unito agli atti.
2.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
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