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Regolamento per l'esecuzione del Codice di procedura penale, Articolo 24
Articolo 24
1. I nastri e i supporti previsti dall'art. 49 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 dei quali รจ stata eseguita la trascrizione sono trasmessi senza ritardo alla cancelleria del giudice della impugnazione se questi ne fa richiesta.