Decreto n. 334 del 1989
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Regolamento per l'esecuzione del Codice di procedura penale, Articolo 32

Articolo 32

1. Il provvedimento con il quale viene respinta la richiesta di liberazione anticipata o di liberazione condizionale è comunicato, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto di pena presso il quale il condannato è ristretto perché ne sia presa nota nella cartella biografica.