Decreto n. 334 del 1989
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Regolamento per l'esecuzione del Codice di procedura penale, Articolo 31

Articolo 31

1. Per l'esecuzione delle sanzioni sostitutive, la cancelleria del magistrato di sorveglianza iscrive in apposito registro l'estratto del provvedimento che le ha disposte e forma un fascicolo nel quale sono raccolti l'estratto medesimo e tutti gli atti del procedimento.
2. Allo stesso modo si procede per l'esecuzione delle misure di sicurezza diverse dalla confisca.