Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori", nonchè al titolo VIII del libro primo del codice civile
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Legge 28 marzo 2001, n. 149, Articolo 7

Articolo 7

1. L'articolo 7 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.
2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non puo' essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato puo' comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.
3. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento".