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Legge 28 marzo 2001, n. 149, Articolo 27
Articolo 27
1. L'articolo 47 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 47. - 1. L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Finchè la sentenza non è emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.
2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si puo' procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione.
3. Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante".