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Legge 28 marzo 2001, n. 149, Articolo 35
Articolo 35
1. Il primo comma dell'articolo 71 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all'estero perché sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni".
2. Il sesto comma dell'articolo 71 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000."