Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori", nonchè al titolo VIII del libro primo del codice civile
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Legge 28 marzo 2001, n. 149, Articolo 18

Articolo 18

1. L'articolo 21 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 21. - 1. Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui al comma 2 dell'articolo 15.
2. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore.
3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
4. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non puo' essere revocato".