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Legge 28 marzo 2001, n. 149, Articolo 36
Articolo 36
1. Il primo comma dell'articolo 73 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000".