Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori", nonchè al titolo VIII del libro primo del codice civile
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Legge 28 marzo 2001, n. 149, Articolo 29

Articolo 29

1. La lettera a) del terzo comma dell'articolo 57 della legge n. 184 è sostituita dalla seguente:
"a) l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;".