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Legge 28 marzo 2001, n. 149, Articolo 29
Articolo 29
1. La lettera a) del terzo comma dell'articolo 57 della legge n. 184 è sostituita dalla seguente:
"a) l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;".
"a) l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;".