Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori", nonchè al titolo VIII del libro primo del codice civile
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Legge 28 marzo 2001, n. 149, Articolo 32

Articolo 32

1. All'articolo 35, comma 4, della legge n. 184, le parole: "puo' essere sentito ove sia opportuno e" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere sentito".
2. All’articolo 52, secondo comma, della legge n. 184, le parole: "e, se opportuno, anche di età inferiore" sono sostituite dalle seguenti: "e anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento".
3. All’articolo 79, terzo comma, della legge n. 184, le parole: ", se opportuno," sono sostituite dalle seguenti: ", in considerazione della loro capacità di discernimento,".