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Legge 28 marzo 2001, n. 149, Articolo 37
Articolo 37
1. All’articolo 330, secondo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore".
2. All’articolo 333, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore".
3. All’articolo 336 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge".
"Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge".