Menu
Legge 27 luglio 2000, n. 212, Articolo 9-bis
Articolo 9-bis
Divieto di bis in idemnel procedimento tributario
1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.