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Legge 27 luglio 2000, n. 212, Articolo 18
Articolo 18
Disposizioni di attuazione
1. I decreti ministeriali previsti dagli articoli 8 e 11 devono essere emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 219
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