Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente
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Preambolo
1Principi generali
2Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie
3Efficacia temporale delle norme tributarie
4Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria
5Informazione del contribuente
6Conoscenza degli atti e semplificazione
6-bis Principio del contraddittorio.
7Chiarezza e motivazione degli atti
7-bis Annullabilità degli atti dell'amministrazione finanziaria.
7-ter Nullità degli atti dell'amministrazione finanziaria.
7-quater Irregolarità degli atti dell'amministrazione finanziaria.
7-quinquies Vizi dell'attività istruttoria.
7-sexies Vizi delle notificazioni.
8Tutela dell'integrità patrimoniale
9Rimessione in termini
9-bis Divieto di bis in idemnel procedimento tributario.
9-ter Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti.
10Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
10-bisDisciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale
10-ter Principio di proporzionalità nel procedimento tributario.
10-quater Esercizio del potere di autotutela obbligatoria.
10-quinquies Esercizio del potere di autotutela facoltativa.
10-sexies Documenti di prassi.
10-septies Circolari.
10-octies Consulenza giuridica.
10-novies Consultazione semplificata.
11 Interpello.
12Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali
13 Garante nazionale del contribuente.
14Contribuenti non residenti
15Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie
16Coordinamento normativo
17Concessionari della riscossione
18Disposizioni di attuazione
19Attuazione del diritto di interpello del contribuente
20Copertura finanziaria
21Entrata in vigore

Legge 27 luglio 2000, n. 212, Articolo 12

Articolo 12
Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche. Sono comunque sempre applicabili l'assistenza e la rappresentanza del contribuente ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili puo' essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non puo' superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni. Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non puo' essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.
6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, puo' rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.
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