Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente
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Preambolo
1Principi generali
2Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie
3Efficacia temporale delle norme tributarie
4Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria
5Informazione del contribuente
6Conoscenza degli atti e semplificazione
6-bis Principio del contraddittorio.
7Chiarezza e motivazione degli atti
7-bis Annullabilità degli atti dell'amministrazione finanziaria.
7-ter Nullità degli atti dell'amministrazione finanziaria.
7-quater Irregolarità degli atti dell'amministrazione finanziaria.
7-quinquies Vizi dell'attività istruttoria.
7-sexies Vizi delle notificazioni.
8Tutela dell'integrità patrimoniale
9Rimessione in termini
9-bis Divieto di bis in idemnel procedimento tributario.
9-ter Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti.
10Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
10-bisDisciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale
10-ter Principio di proporzionalità nel procedimento tributario.
10-quater Esercizio del potere di autotutela obbligatoria.
10-quinquies Esercizio del potere di autotutela facoltativa.
10-sexies Documenti di prassi.
10-septies Circolari.
10-octies Consulenza giuridica.
10-novies Consultazione semplificata.
11 Interpello.
12Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali
13 Garante nazionale del contribuente.
14Contribuenti non residenti
15Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie
16Coordinamento normativo
17Concessionari della riscossione
18Disposizioni di attuazione
19Attuazione del diritto di interpello del contribuente
20Copertura finanziaria
21Entrata in vigore

Legge 27 luglio 2000, n. 212, Articolo 6-bis

Articolo 6-bis
Principio del contraddittorio

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
4. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.