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Legge 27 luglio 2000, n. 212, Articolo 10-quinquies
Articolo 10-quinquies
Esercizio del potere di autotutela facoltativa
1. Fuori dei casi di cui all'articolo 10-quater, l'amministrazione finanziaria puo' comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Si applica il comma 3 dell'articolo 10-quater.