Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente
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Preambolo
1Principi generali
2Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie
3Efficacia temporale delle norme tributarie
4Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria
5Informazione del contribuente
6Conoscenza degli atti e semplificazione
6-bis Principio del contraddittorio.
7Chiarezza e motivazione degli atti
7-bis Annullabilità degli atti dell'amministrazione finanziaria.
7-ter Nullità degli atti dell'amministrazione finanziaria.
7-quater Irregolarità degli atti dell'amministrazione finanziaria.
7-quinquies Vizi dell'attività istruttoria.
7-sexies Vizi delle notificazioni.
8Tutela dell'integrità patrimoniale
9Rimessione in termini
9-bis Divieto di bis in idemnel procedimento tributario.
9-ter Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti.
10Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
10-bisDisciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale
10-ter Principio di proporzionalità nel procedimento tributario.
10-quater Esercizio del potere di autotutela obbligatoria.
10-quinquies Esercizio del potere di autotutela facoltativa.
10-sexies Documenti di prassi.
10-septies Circolari.
10-octies Consulenza giuridica.
10-novies Consultazione semplificata.
11 Interpello.
12Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali
13 Garante nazionale del contribuente.
14Contribuenti non residenti
15Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie
16Coordinamento normativo
17Concessionari della riscossione
18Disposizioni di attuazione
19Attuazione del diritto di interpello del contribuente
20Copertura finanziaria
21Entrata in vigore

Legge 27 luglio 2000, n. 212, Articolo 6

Articolo 6
Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.
3-bis. I modelli e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione finanziaria assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
3-ter. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione dei commi 3 e 3-bis nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono
annullabili
i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma. (9)
5-bis. In caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in forma semplificata, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della procedura di controllo, l'esito negativo di quest'ultima. L'amministrazione finanziaria, con proprio provvedimento, individua le modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione 'IO'. Con il medesimo provvedimento sono definite le modalità con le quali il contribuente fornisce all'amministrazione finanziaria i propri dati al fine di consentire la suddetta comunicazione in forma semplificata. La comunicazione dell'esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle liquidazioni di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.