Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente
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Preambolo
1Principi generali
2Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie
3Efficacia temporale delle norme tributarie
4Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria
5Informazione del contribuente
6Conoscenza degli atti e semplificazione
6-bis Principio del contraddittorio.
7Chiarezza e motivazione degli atti
7-bis Annullabilità degli atti dell'amministrazione finanziaria.
7-ter Nullità degli atti dell'amministrazione finanziaria.
7-quater Irregolarità degli atti dell'amministrazione finanziaria.
7-quinquies Vizi dell'attività istruttoria.
7-sexies Vizi delle notificazioni.
8Tutela dell'integrità patrimoniale
9Rimessione in termini
9-bis Divieto di bis in idemnel procedimento tributario.
9-ter Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti.
10Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
10-bisDisciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale
10-ter Principio di proporzionalità nel procedimento tributario.
10-quater Esercizio del potere di autotutela obbligatoria.
10-quinquies Esercizio del potere di autotutela facoltativa.
10-sexies Documenti di prassi.
10-septies Circolari.
10-octies Consulenza giuridica.
10-novies Consultazione semplificata.
11 Interpello.
12Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali
13 Garante nazionale del contribuente.
14Contribuenti non residenti
15Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie
16Coordinamento normativo
17Concessionari della riscossione
18Disposizioni di attuazione
19Attuazione del diritto di interpello del contribuente
20Copertura finanziaria
21Entrata in vigore

Legge 27 luglio 2000, n. 212, Articolo 13

Articolo 13
Garante nazionale del contribuente

1. E' istituito il Garante nazionale del contribuente, organo monocratico con sede in Roma che opera in piena autonomia e che è scelto e nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze per la durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta tenuto conto della professionalità, produttività ed attività svolta.
2. Il Garante nazionale del contribuente è scelto tra:
a) magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, in servizio o a riposo;
b) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, in pensione, designati in una terna formata dai rispettivi ordini nazionali di appartenenza.
3. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante nazionale del contribuente dagli uffici del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Il Garante nazionale del contribuente, sulla base di segnalazioni scritte del contribuente o di qualsiasi altro soggetto che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria:
a) puo' rivolgere raccomandazioni ai direttori delle Agenzie fiscali ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi;
b) puo' accedere agli uffici finanziari per controllarne la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente, nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico;
c) puo' richiamare gli uffici finanziari al rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 12 nonché al rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta;
d) relaziona ogni sei mesi sull'attività svolta al Ministro dell'economia e delle finanze, ai direttori delle Agenzie fiscali, al Comandante generale della Guardia di finanza, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando le relative soluzioni;
e) con relazione annuale fornisce al Governo e al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.
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