Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente
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Preambolo
1Principi generali
2Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie
3Efficacia temporale delle norme tributarie
4Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria
5Informazione del contribuente
6Conoscenza degli atti e semplificazione
6-bis Principio del contraddittorio.
7Chiarezza e motivazione degli atti
7-bis Annullabilità degli atti dell'amministrazione finanziaria.
7-ter Nullità degli atti dell'amministrazione finanziaria.
7-quater Irregolarità degli atti dell'amministrazione finanziaria.
7-quinquies Vizi dell'attività istruttoria.
7-sexies Vizi delle notificazioni.
8Tutela dell'integrità patrimoniale
9Rimessione in termini
9-bis Divieto di bis in idemnel procedimento tributario.
9-ter Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti.
10Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
10-bisDisciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale
10-ter Principio di proporzionalità nel procedimento tributario.
10-quater Esercizio del potere di autotutela obbligatoria.
10-quinquies Esercizio del potere di autotutela facoltativa.
10-sexies Documenti di prassi.
10-septies Circolari.
10-octies Consulenza giuridica.
10-novies Consultazione semplificata.
11 Interpello.
12Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali
13 Garante nazionale del contribuente.
14Contribuenti non residenti
15Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie
16Coordinamento normativo
17Concessionari della riscossione
18Disposizioni di attuazione
19Attuazione del diritto di interpello del contribuente
20Copertura finanziaria
21Entrata in vigore

Legge 27 luglio 2000, n. 212, Articolo 10

Articolo 10
Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
Limitatamente ai tributi unionali, non sono altresì dovuti i tributi nel caso in cui gli orientamenti interpretativi dell'amministrazione finanziaria, conformi alla giurisprudenza unionale ovvero ad atti delle istituzioni unionali e che hanno indotto un legittimo affidamento nel contribuente, vengono successivamente modificati per effetto di un mutamento della predetta giurisprudenza o dei predetti atti.
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3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.