Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183
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Preambolo
1Forma contrattuale comune
2Collaborazioni organizzate dal committente
2-bis Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata.
3Disciplina delle mansioni
4Definizione
5Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale
6Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche
7Trattamento del lavoratore a tempo parziale
8Trasformazione del rapporto
9Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale
10Sanzioni
11Disciplina previdenziale
12Lavoro a tempo parziale nelle amministrazioni pubbliche
13Definizione e casi di ricorso al lavoro intermittente
14Divieti
15Forma e comunicazioni
16Indennità di disponibilità
17Principio di non discriminazione
18Computo del lavoratore intermittente
19Apposizione del termine e durata massima
20Divieti
21Proroghe e rinnovi
22Continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine
23Numero complessivo di contratti a tempo determinato
24Diritti di precedenza
25Principio di non discriminazione
26Formazione
27Criteri di computo
28Decadenza e tutele
29Esclusioni e discipline specifiche
30Definizione
31Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato
32Divieti
33Forma del contratto di somministrazione
34Disciplina dei rapporti di lavoro
35Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà
36Diritti sindacali e garanzie collettive
37Norme previdenziali
38Somministrazione irregolare
38-bisABROGATO
39Decadenza e tutele
40Sanzioni
41Definizione
42Disciplina generale
43Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
44Apprendistato professionalizzante
45Apprendistato di alta formazione e di ricerca
46Standard professionali e formativi e certificazione delle competenze
47Disposizioni finali
47-bis Scopo, oggetto e ambito di applicazione.
47-terForma contrattuale e informazioni
47-quater Compenso.
47-quinquies Divieto di discriminazione.
47-sexies Protezione dei dati personali.
47-septies Copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
47-octies Osservatorio.
48ABROGATO
49ABROGATO
50ABROGATO
51Norme di rinvio ai contratti collettivi
52Superamento del contratto a progetto
53Superamento dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro
54Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA
55Abrogazioni e norme transitorie
56Copertura finanziaria e clausola di salvaguardia
57Entrata in vigore

Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, Preambolo

Preambolo
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che, allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro;
Visto l'articolo 1, comma 7, lettera a), recante il criterio di delega volto a individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali;
Visto l'articolo 1, comma 7, lettera b), recante il criterio di delega volto a promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro, rendendolo più conveniente, rispetto agli altri tipi di contratto, in termini di oneri diretti e indiretti;
Visto l'articolo 1, comma 7, lettera d), recante il criterio di delega volto a rafforzare gli strumenti per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro;
Visto l'articolo 1, comma 7, lettera e), recante il criterio di delega volto a revisionare la disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento, e a prevedere che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria, possa individuare ulteriori ipotesi;
Visto l'articolo 1, comma 7, lettera h), recante il criterio di delega volto a prevedere, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la possibilità di estendere, secondo linee coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del predetto comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione contributiva di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
Visto l'articolo 1, comma 7, lettera i), recante il criterio di delega relativo all'abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2015;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 7 maggio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2015;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Emana

il seguente decreto legislativo: