Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183
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Preambolo
1Forma contrattuale comune
2Collaborazioni organizzate dal committente
2-bis Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata.
3Disciplina delle mansioni
4Definizione
5Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale
6Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche
7Trattamento del lavoratore a tempo parziale
8Trasformazione del rapporto
9Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale
10Sanzioni
11Disciplina previdenziale
12Lavoro a tempo parziale nelle amministrazioni pubbliche
13Definizione e casi di ricorso al lavoro intermittente
14Divieti
15Forma e comunicazioni
16Indennità di disponibilità
17Principio di non discriminazione
18Computo del lavoratore intermittente
19Apposizione del termine e durata massima
20Divieti
21Proroghe e rinnovi
22Continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine
23Numero complessivo di contratti a tempo determinato
24Diritti di precedenza
25Principio di non discriminazione
26Formazione
27Criteri di computo
28Decadenza e tutele
29Esclusioni e discipline specifiche
30Definizione
31Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato
32Divieti
33Forma del contratto di somministrazione
34Disciplina dei rapporti di lavoro
35Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà
36Diritti sindacali e garanzie collettive
37Norme previdenziali
38Somministrazione irregolare
38-bisABROGATO
39Decadenza e tutele
40Sanzioni
41Definizione
42Disciplina generale
43Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
44Apprendistato professionalizzante
45Apprendistato di alta formazione e di ricerca
46Standard professionali e formativi e certificazione delle competenze
47Disposizioni finali
47-bis Scopo, oggetto e ambito di applicazione.
47-terForma contrattuale e informazioni
47-quater Compenso.
47-quinquies Divieto di discriminazione.
47-sexies Protezione dei dati personali.
47-septies Copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
47-octies Osservatorio.
48ABROGATO
49ABROGATO
50ABROGATO
51Norme di rinvio ai contratti collettivi
52Superamento del contratto a progetto
53Superamento dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro
54Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA
55Abrogazioni e norme transitorie
56Copertura finanziaria e clausola di salvaguardia
57Entrata in vigore

Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, Articolo 11

Articolo 11
Disciplina previdenziale

1. La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.
2. Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata.
Qualora non si possa individuare l'attività principale per gli effetti dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti direttamente dall'INPS.
3. La retribuzione dei lavoratori a tempo parziale, a valere ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al presente comma è stabilita con le modalità di cui al comma 1.
4. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e, in proporzione all'orario effettivamente svolto, l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.