Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183
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Preambolo
1Forma contrattuale comune
2Collaborazioni organizzate dal committente
2-bis Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata.
3Disciplina delle mansioni
4Definizione
5Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale
6Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche
7Trattamento del lavoratore a tempo parziale
8Trasformazione del rapporto
9Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale
10Sanzioni
11Disciplina previdenziale
12Lavoro a tempo parziale nelle amministrazioni pubbliche
13Definizione e casi di ricorso al lavoro intermittente
14Divieti
15Forma e comunicazioni
16Indennità di disponibilità
17Principio di non discriminazione
18Computo del lavoratore intermittente
19Apposizione del termine e durata massima
20Divieti
21Proroghe e rinnovi
22Continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine
23Numero complessivo di contratti a tempo determinato
24Diritti di precedenza
25Principio di non discriminazione
26Formazione
27Criteri di computo
28Decadenza e tutele
29Esclusioni e discipline specifiche
30Definizione
31Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato
32Divieti
33Forma del contratto di somministrazione
34Disciplina dei rapporti di lavoro
35Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà
36Diritti sindacali e garanzie collettive
37Norme previdenziali
38Somministrazione irregolare
38-bisABROGATO
39Decadenza e tutele
40Sanzioni
41Definizione
42Disciplina generale
43Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
44Apprendistato professionalizzante
45Apprendistato di alta formazione e di ricerca
46Standard professionali e formativi e certificazione delle competenze
47Disposizioni finali
47-bis Scopo, oggetto e ambito di applicazione.
47-terForma contrattuale e informazioni
47-quater Compenso.
47-quinquies Divieto di discriminazione.
47-sexies Protezione dei dati personali.
47-septies Copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
47-octies Osservatorio.
48ABROGATO
49ABROGATO
50ABROGATO
51Norme di rinvio ai contratti collettivi
52Superamento del contratto a progetto
53Superamento dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro
54Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA
55Abrogazioni e norme transitorie
56Copertura finanziaria e clausola di salvaguardia
57Entrata in vigore

Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, Articolo 56

Articolo 56
Copertura finanziaria e clausola di salvaguardia

1. Alle minori entrate contributive derivanti dall'attuazione degli articoli 2 e da 52 a 54 del presente decreto, connesse ad un maggior accesso ai benefici contributivi di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, valutate in 16 milioni di euro per l'anno 2015, 58 milioni di euro per l'anno 2016, 67 milioni di euro per l'anno 2017, 53 milioni di euro per l'anno 2018 e in 8 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede:
a) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2015, 52 milioni di euro per l'anno 2016, 40 milioni di euro per l'anno 2017, 28 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 6 milioni per l'anno 2016, 20 milioni per l'anno 2017, 16 milioni di euro per l'anno 2018 e a 8 milioni di euro per l'anno 2019 mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle medesime disposizioni;
c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2017 e a 9 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in misura pari a 12 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro per l'anno 2018 al fine di garantire la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012, assicurano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni del presente decreto. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, effetti finanziari negativi e in particolare scostamenti rispetto alla valutazione delle minori entrate di cui al comma 1, agli eventuali maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. E' conseguentemente accantonato e reso indisponibile sul medesimo Fondo nonché, ai fini degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sul fondo di cui all' articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri indicati al comma 1, alinea, fino all'esito dei monitoraggi annuali previsti nel primo periodo del presente comma. Le somme accantonate e non utilizzate all'esito del monitoraggio sono conservate nel conto dei residui per essere destinate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. In tali casi, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.