Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183
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Preambolo
1Forma contrattuale comune
2Collaborazioni organizzate dal committente
2-bis Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata.
3Disciplina delle mansioni
4Definizione
5Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale
6Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche
7Trattamento del lavoratore a tempo parziale
8Trasformazione del rapporto
9Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale
10Sanzioni
11Disciplina previdenziale
12Lavoro a tempo parziale nelle amministrazioni pubbliche
13Definizione e casi di ricorso al lavoro intermittente
14Divieti
15Forma e comunicazioni
16Indennità di disponibilità
17Principio di non discriminazione
18Computo del lavoratore intermittente
19Apposizione del termine e durata massima
20Divieti
21Proroghe e rinnovi
22Continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine
23Numero complessivo di contratti a tempo determinato
24Diritti di precedenza
25Principio di non discriminazione
26Formazione
27Criteri di computo
28Decadenza e tutele
29Esclusioni e discipline specifiche
30Definizione
31Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato
32Divieti
33Forma del contratto di somministrazione
34Disciplina dei rapporti di lavoro
35Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà
36Diritti sindacali e garanzie collettive
37Norme previdenziali
38Somministrazione irregolare
38-bisABROGATO
39Decadenza e tutele
40Sanzioni
41Definizione
42Disciplina generale
43Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
44Apprendistato professionalizzante
45Apprendistato di alta formazione e di ricerca
46Standard professionali e formativi e certificazione delle competenze
47Disposizioni finali
47-bis Scopo, oggetto e ambito di applicazione.
47-terForma contrattuale e informazioni
47-quater Compenso.
47-quinquies Divieto di discriminazione.
47-sexies Protezione dei dati personali.
47-septies Copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
47-octies Osservatorio.
48ABROGATO
49ABROGATO
50ABROGATO
51Norme di rinvio ai contratti collettivi
52Superamento del contratto a progetto
53Superamento dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro
54Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA
55Abrogazioni e norme transitorie
56Copertura finanziaria e clausola di salvaguardia
57Entrata in vigore

Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, Articolo 19

Articolo 19
Apposizione del termine e durata massima

1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51; (45)
b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il
31 dicembre 2024
, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; (45)
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori. (45)
1.1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 MAGGIO 2023, N. 48.
1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi. (10) (11)
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non puo' superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. (10) (11)
3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, puo' essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga e di rinnovo dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi. (10) (11)
5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalità definite dai contratti collettivi.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, da istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.
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